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Interrogazione su rifiuti tossici nella ex Emiliana Tessile di Cetraro (CS)
26/02/2008

Interrogazione a risposta scritta
Atto n. 4-03465

Pubblicato il 26 febbraio 2008
Seduta n. 281

DONATI - Ai Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
risulta all'interrogante che il 14 dicembre 2005, con nota Prot. n. 380/05, il Nucleo di vigilanza ambientale dell'associazione Verdi ambiente e società Onlus ha denunciato al Corpo forestale dello Stato di Cetraro (Cosenza) ed alla Procura della Repubblica di Paola che all'interno del sito della ex «Emiliana Tessile Srl», da diversi anni, sono stati abbandonati notevoli quantità di rifiuti industriali pericolosi consistenti principalmente in residui di prodotti chimici tossici usati nel reparto di tintoria;
nell'ambito dell'attività investigativa svolta dalla Stazione forestale di Cetraro su delega dell'autorità giudiziaria sono stati rinvenuti centinaia di fusti e bidoni contenenti prodotti chimici, sostanze corrosive e nocive (acido formico, lanalbina b in polvere, acetato sodico, soda caustica, tanaterge, ammoniaca, percoloro etilene, olio minerale, grasso speciale bisolfuro, eccetera) e molti dei quali privi di etichetta identificativa;
in ragione della natura dei prodotti rinvenuti e, in particolare, della presenza, fra l'altro, di preparati pericolosi anche il personale forestale riteneva che detti prodotti dovevano essere messi in sicurezza asportandoli dallo stabilimento mediante il conferimento ad aziende specializzate nel trattamento ovvero autorizzate al loro smaltimento;
con nota Prot. nr. 400 Pos. VI - 1/15 datata 1° giugno 2007 il competente Comando Stazione forestale, in seguito ad ulteriori indagini espletate, comunicava alla Procura della Repubblica che lo smaltimento dei rifiuti pericolosi rinvenuti all'interno dell'ex «Emiliana Tessile Srl» non era stato ancora eseguito;
nonostante ciò, il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola di voler disporre l'archiviazione del procedimento perché, tra l'altro, tali prodotti non si possono allo stato definire rifiuti nel senso stretto del termine pur risultando dalla normativa vigente che il detentore abbia l'obbligo giuridico di disfarsene;
la citata associazione Verdi ambiente e società ha pertanto presentato una dettagliata opposizione al giudice per le indagini preliminari sottolineando come sia la normativa vigente in materia che la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nel tempo abbiano dissipato ogni dubbio per quanto concerne il "deposito preliminare" dei rifiuti;
il deposito preliminare dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento all'art. 6, lett. m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è legittimo ove sussistano alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 del citato decreto legislativo 22/1997. In tal senso, tra le tante, si sono espresse anche le sentenze Cassazione penale Sez. III, sentenza 07140/2000, n. 21024/2004 e n. 39544/2006;
all'esito dell'udienza in Camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari, con decreto n. 2808/2006 R.G.G.I.P. datato 2 ottobre 2007, ha deciso che la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero non meritava, allo stato, di essere accolta, essendo necessarie ulteriori indagini dirette all'accertamento delle responsabilità penali in ordine all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 22/1997;
il giudice faceva presente, in particolare, che i numerosi fusti e bidoni risultavano essere depositati all'interno di un capannone adibito a stabilimento industriale e che le caratteristiche dei prodotti in questione sono riconducibili all'attività tessile svolta dalla «Emiliana Tessile Srl», ordinando alla procura la prosecuzione delle Indagini Preliminari mediante la compiuta identificazione dell'Amministratore unico e legale rappresentante della citata società nonché la sua iscrizione nel registro degli Indagati, fissando il termine di giorni sessanta per l'espletamento di dette indagini;
ancora oggi, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso ed i vari solleciti dell'associazione Verdi ambiente e società, nessun provvedimento risulta essere stato intrapreso da parte della Procura della Repubblica di Paola e le sostanze chimiche e tossiche rinvenute dalla Stazione Forestale di Cetraro continuano a permanere nello stabilimento, destando forte allarme sociale dal momento che le stesse, per una qualsiasi causa accidentale o provocata, potrebbero innescare un serio rischio per l'ambiente e la salute pubblica,
si chiede di sapere:
se e di quali informazioni dispongano i Ministri in indirizzo in merito ai fatti descritti in premessa e se questi corrispondano al vero;
se non si ritenga opportuno verificare se dal permanere delle sostanze nello stabilimento in questione possano derivare rischi ambientali e per la salute pubblica, alla luce della forte preoccupazione e dello sconcerto che il rinvenimento delle sostanze ed il loro stato di abbandono ha destato nella popolazione locale;
se e quali provvedimenti siano stati assunti da parte delle competenti autorità in relazione alle attività indicate nella citata ordinanza del giudice per le indagini preliminari , attesa la necessità di procedere celermente alla eliminazione di ogni fonte di rischio e all'individuazione di eventuali responsabilità.

 

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