Interrogazione su Mose: illegittimità del Concessionario unico

Interrogazione a risposta orale
Atto n. 3-00682

Pubblicato il 29 maggio 2007
Seduta n. 156

CASSON, DONATI, RONCHI - Ai Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Consorzio Venezia Nuova è progettista e costruttore di tutte le opere dello Stato per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in quanto individuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici quale concessionario unico in attuazione della cosiddetta seconda legge speciale per Venezia, la legge n. 798 del 1984 (articolo 3);

tale Consorzio ha assunto sempre più la fisionomia di un'unica impresa monopolista visto il suo doppio ruolo: da un lato ricerche, studi di fattibilità, piani e progettazioni e dall'altro realizzazioni di quasi tutte le opere dello Stato in laguna, il tutto praticamente senza gare;

rispetto ai primi anni, la composizione consortile si è pressoché completamente modificata, in quanto quasi tutte le imprese che componevano l'originario Consorzio se ne sono andate o hanno grandemente limitato la propria partecipazione pro quota, per diversificati motivi;

attualmente, la capofila del pool di imprese costituenti il Consorzio Venezia Nuova detiene in sostanza il monopolio di tutte le grandi opere del Veneto: dal Mo.S.E. alla bonifica delle aree inquinate di porto Marghera, dall'ospedale di Mestre alla Nuova Romea al passante autostradale;

considerato inoltre che:

da un punto di vista normativo, la figura dei Concessionari unici di studi progettazioni ed opere è stata superata dalla legge n. 109 del 1994 (articolo 17, comma 9), così come ribadito anche dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (articolo 90, comma 8);

queste disposizioni normative nazionali, a carattere generale, sono state emesse in attuazione delle direttive comunitarie del 1993 e del 2004, e la loro formulazione letterale è estremamente chiara, come risulta dal testo che così recita "Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, sub appalti concessioni di LL.PP. non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione";

in particolare, la Concessione unica al "Consorzio Venezia Nuova" dovrebbe ritenersi revocata per effetto della legge n. 206 del 1995 (articolo 6-bis, commi 1 e 2) che ha abrogato la norma della legge n. 798 del 1984, che prevedeva l'istituzione del Concessionario unico: "il terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1";

nonostante tale evidente dettato normativo, il Concessionario unico è ancora oggi attivo, essendo state aggirate le norme di legge citate, tramite la stipula di nuove convenzioni, surrettiziamente formalizzate come atti aggiuntivi all'originaria concessione del 1991;

per di più, si è proceduto a ciò, nonostante il fatto che gli originari componenti del Consorzio fossero mutati e ne fossero soprattutto mutati i requisiti e le caratteristiche tecniche;

l'associazione Italia Nostra nel luglio 1998 ha fatto un reclamo (n. 997 42455) contro tale situazione incompatibile con le leggi europee, ma tre anni dopo il reclamo è stato archiviato e ripetute richieste per ottenere il decreto di archiviazione sono a tutt'oggi rimaste inevase;

la figura del Concessionario unico continua ad essere presente e ad operare nella realtà veneziana, anche se con l'obbligo di mettere a gara una parte dei lavori (da notizie giornalistiche pare trattarsi del 40 %), scelti però dallo stesso concessionario;

ritenuto inoltre che:

la figura del Concessionario unico fa riferimento ad una specialità-specificità che non aveva ragion d'essere sin dall'origine, mancando tra le ditte del Consorzio specifiche competenze per lavori off-shore, quali quelle richieste per i lavori attinenti alla salvaguardia di Venezia;

in ogni caso, detta figura non ha più alcuna ragion d'essere, essendo quasi completamente cambiate, rispetto alla configurazione originaria, le ditte che compongono il Consorzio Venezia Nuova;

di fatto, succede che il Consorzio crei tutte le condizioni (ricerche mirate, eliminazione delle proposte non gradite, scelta degli interventi e dei progetti da sottoporre all'approvazione del Magistrato alle Acque, elaborazione dei rendiconti e dei risultati da presentare annualmente al Parlamento, eccetera) per essere in realtà il controllore di sé stesso;

in tale situazione, vengono condizionate le istituzionalmente competenti strutture dello Stato, come ad esempio il Magistrato alle Acque (che è ormai ridotto a pochissime unità attive e che sembra quasi lo "zerbino" del Consorzio), oltre che il mondo produttivo e quello della ricerca, nonché le forze sociali, politiche e amministrative locali;

si è venuta a creare una situazione incomprensibile per i cittadini, di fronte ad un Consorzio che pare intoccabile, situazione assolutamente non lineare, che rischia inoltre di essere foriera di gravi illiceità;

la figura del controllore di se stesso, come sostanzialmente è il Consorzio Venezia Nuova, è una figura ormai messa al bando da ogni ordinamento del mondo occidentale, perché contrasta con i più elementari principi di trasparenza e di correttezza;

tale situazione giuridica e di fatto non è assolutamente accettabile, perché unica rispetto a tante altre situazioni giuridiche e di fatto presenti in tutta Italia e perché genera un vulnus gravissimo sia nell'ambito delle istituzioni, sia nell'ambito del mercato e della concorrenza, sia soprattutto dal punto di vista del rispetto della legalità,

si chiede di sapere:

se non si ritenga finalmente doveroso far rispettare le norme di legge che dichiarano illegittimo e abrogato il Concessionario unico, facendo svolgere le funzioni di pianificazione e progettazione ambientale a soggetti pubblici, in primis al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (come in tutte le altre aree italiane), e le funzioni di studio, valutazione e progettazione operativa ad istituzioni pubbliche o a soggetti comunque diversi dagli esecutori delle opere (da mettere a gara);

se non si ritenga necessario garantire la netta separazione delle figure dei controllori rispetto a quelle dei controllati, sia nell'attuazione delle attività di ricerca e progettazione, sia nella realizzazione delle opere e nelle attività di monitoraggio e controllo.

 


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